I viaggiatori sono tenuti ad esibire il titolo di viaggio idoneo per il trasporto a richiesta degli agenti accertatori.
Il personale addetto al controllo ispettivo riveste il ruolo di pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Gli agenti accertatori possono effettuare le verifiche ed i controlli previsti dalla L. n. 689/81 aggiornata alla L. 116/2014, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, così come previsto dall’art. 18, comma 8 della L.R. 35/2015.
Il viaggiatore è tenuto, ai sensi dell’art. 496 c.p., ad esibire al personale il documento di viaggio e, se necessario, un documento di identità che consenta la redazione del verbale.
L’entrata in vigore della L.R. 35/15, ha modificato le sanzioni amministrative a carico dei passeggeri sprovvisti di adeguato titolo di viaggio, o muniti di titolo di viaggio non convalidato, contraffatto, alterato, scaduto o irregolare. In particolare le suddette sanzioni partono da un minimo di € 31,34 ad un massimo di € 104,47, oltre l’importo del titolo di viaggio. Nel caso di reiterazione della violazione entro cinque anni o nel caso in cui il pagamento della sanzione non avvenga entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, la sanzione è raddoppiata, oltre gli importi del titolo di viaggio e delle spese di notifica
Se l’utente accertato è un minore, il pagamento della sanzione, oltre l’ importo del titolo di viaggio e delle spese di notifica, può avvenire entro 30 gg. dalla notifica del verbale di accertamento e contestazione a chi ne esercita la patria potestà; decorso tale termine la sanzione è raddoppiata, oltre gli importi del titolo di viaggio e delle spese di notifica.
Inoltre i titolari di abbonamento personale che entro i dieci giorni successivi all’accertamento presentino ai nostri uffici in Piazza della Provincia, 30 in Cosenza o c/o altra sede indicata nel verbale, l’abbonamento convalidato in data anteriore a quella dell’accertamento, saranno tenuti al pagamento della sanzione di € 5,22.
I beneficiari delle agevolazioni tariffarie, sono puniti con la sanzione amministrativa da 313,42 euro a 1044,75 euro nel caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti stabiliti per il riconoscimento del beneficio. È fatta salva l’eventuale responsabilità penale.
L’interessato entro 15 gg. dalla contestazione o notifica, può presentare ricorso alla Direzione aziendale.
Il ricorso non sospende l’esecutività della sanzione. Decorsi inutilmente 60 gg. dalla contestazione immediata o dalla notificazione, l’Azienda procederà esecutivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della legge n. 689/81
Il pagamento della sanzione può essere effettuato presso gli uffici aziendali:
- Piazza della Provincia, 30 - Cosenza
- Terminal Università – piazza P. Bucci – Arcavacata di Rende (CS)
- C.da Macchia – Acquappesa (CS)
e tramite le seguenti modalità
- bonifico bancario intestato a: CONSORZIO AUTOLINEE TPL S.r.l., presso Banca Intesa San Paolo – via Don Minzoni, Rende (CS) - IBAN IT54M IT07 Q 03069 80884 100000006388 - indicando nella causale il numero del verbale